Il 27 marzo 2007 il Consiglio Regionale ha approvato
la legge n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie
e socio-sanitarie” (pubblicata in data odierna
sul BURL, 1° Supplemento ordinario al n. 14) con
l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del
diritto alla salute del cittadino, attraverso un sistema
integrato di prevenzione e controllo basato sull’appropriatezza,
sull’evidenza scientifica, sull’efficacia
e sulla semplificazione amministrativa, nonchè sulla
razionalizzazione del sistema sanitario regionale.
La nuova legge regionale, prevede:
- l’abolizione di una serie di certificazioni sanitarie
in materia di igiene e sanità pubblica;
- l’abolizione di autorizzazioni e adempimenti
superati dalla normativa comunitaria, nella logica della
responsabilizzazione degli operatori: tra questi
il nulla osta per l’esercizio di attività lavorative,
le autorizzazioni per alcune strutture sanitarie e per
tutte le unità d’offerta sociosanitarie,
le autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari
e diversi adempimenti in materia di sanità pubblica
veterinaria;
- il rilancio e la riqualificazione del sistema della
prevenzione e, in particolare, dell’attività di
vigilanza e controllo delle ASL, anche sulle strutture
sanitarie e socio-sanitarie, da ricondurre a principi
di provata efficacia in termini di tutela della salute
del cittadino, e da effettuare in sinergia con l’ARPA
negli ambiti di vigilanza di interesse comune;
- modifiche alla l.r 31/1997 volte a consentire una razionalizzazione
del sistema sanitario regionale, riguardanti tra l’altro
l’esercizio delle attività di vigilanza
e controllo sulle strutture sanitarie e sociosanitarie
e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, nonché i
requisiti per la nomina dei direttori delle Aziende Sanitarie
lombarde.
Abolizione del nulla osta all’esercizio di attività lavorative
e depositi (art. 3)
E’ stato abolito il Nulla osta all’esercizio
di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo
3.1.9. del Regolamento locale di igiene tipo (deliberazione
della Giunta regionale 25 luglio 1989 - n. IV/45266);
come noto tale nulla osta costituiva un adempimento di
ambito esclusivamente lombardo e le basi per il suo superamento
erano state già previste dalle leggi regionali
n. 1/2005 e n. 1/2007.
La nuova normativa, anche in coerenza con la l.r.1/2007,
prevede la sostituzione del suddetto nulla osta con una
dichiarazione di inizio di attività produttiva,
da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive
di cui al D. Lgs. 112/98 e ai successivi regolamenti
attuativi, o comunque alla struttura individuata allo
scopo dal Comune; quest’ultimo provvederà ad
inoltrarne copia alla ASL competente per territorio ed
al Dipartimento territoriale dell’ARPA.
La dichiarazione di inizio di attività produttiva è resa
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione
e/o atto di notorietà, assolve anche l’obbligo
di ottemperare alle disposizioni di cui all’art.
48 del D.P.R. 303/56 e all’art. 216 del T.U.LL.SS.
del 1934 e, unitamente alla ricevuta di deposito presso
l’Amministrazione comunale nel cui territorio l’attività deve
essere condotta, costituisce titolo per l’immediato
avvio dell’attività.
Ai sensi di quanto disposto
dall’art. 5, comma
2, della l.r. 1/2007, in caso le dichiarazioni sostitutive
abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate
da false attestazioni ovvero si abbia esecuzione difforme
da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto
previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni
rese vengono meno ed alle attività o interventi
realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni
previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza
di autorizzazione.
La nostra Società è in grado di fornire,
a qualsiasi attività lavorativa, il necessario
supporto tecnico per ottemperare a quanto previsto
dalla L.R. 8/07. |