Il 27 marzo 2007 il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie” (pubblicata in data odierna sul BURL, 1° Supplemento ordinario al n. 14) con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del diritto alla salute del cittadino, attraverso un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull’appropriatezza, sull’evidenza scientifica, sull’efficacia e sulla semplificazione amministrativa, nonchè sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale.
La nuova legge regionale, prevede:
- l’abolizione di una serie di certificazioni sanitarie in materia di igiene e sanità pubblica;
- l’abolizione di autorizzazioni e adempimenti superati dalla normativa comunitaria, nella logica della responsabilizzazione degli operatori: tra questi il nulla osta per l’esercizio di attività lavorative, le autorizzazioni per alcune strutture sanitarie e per tutte le unità d’offerta sociosanitarie, le autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e diversi adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria;
- il rilancio e la riqualificazione del sistema della prevenzione e, in particolare, dell’attività di vigilanza e controllo delle ASL, anche sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie, da ricondurre a principi di provata efficacia in termini di tutela della salute del cittadino, e da effettuare in sinergia con l’ARPA negli ambiti di vigilanza di interesse comune;
- modifiche alla l.r 31/1997 volte a consentire una razionalizzazione del sistema sanitario regionale, riguardanti tra l’altro l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie e sociosanitarie e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, nonché i requisiti per la nomina dei direttori delle Aziende Sanitarie lombarde.

Abolizione del nulla osta all’esercizio di attività lavorative e depositi (art. 3)
E’ stato abolito il Nulla osta all’esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. del Regolamento locale di igiene tipo (deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1989 - n. IV/45266); come noto tale nulla osta costituiva un adempimento di ambito esclusivamente lombardo e le basi per il suo superamento erano state già previste dalle leggi regionali n. 1/2005 e n. 1/2007.
La nuova normativa, anche in coerenza con la l.r.1/2007, prevede la sostituzione del suddetto nulla osta con una dichiarazione di inizio di attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D. Lgs. 112/98 e ai successivi regolamenti attuativi, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune; quest’ultimo provvederà ad inoltrarne copia alla ASL competente per territorio ed al Dipartimento territoriale dell’ARPA.
La dichiarazione di inizio di attività produttiva è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà, assolve anche l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 48 del D.P.R. 303/56 e all’art. 216 del T.U.LL.SS. del 1934 e, unitamente alla ricevuta di deposito presso l’Amministrazione comunale nel cui territorio l’attività deve essere condotta, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, della l.r. 1/2007, in caso le dichiarazioni sostitutive abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate da false attestazioni ovvero si abbia esecuzione difforme da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno ed alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

La nostra Società è in grado di fornire, a qualsiasi attività lavorativa, il necessario supporto tecnico per ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 8/07.
Normativa vigente
*Legge Regionale 2 aprile 2007 n.8 - Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie.
Collegato

* CIRCOLARE n. 11 /SAN/2007 - Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l’applicazione della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie”
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